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la sezione RENDICONTAZIONE non funziona (sul mio mac dà NOT FOUND). Perché?
Quando sei in lombardia cerca di informarmi affinche possa assistere alle tue iniziative .sono inscrtto al movimento di beppe grillo .So che ultimamente hai organizzato un incontro con i comuni che vanno alle elezioni. Io sono residente in lanzo d’intelvi CO. Ti ringrazio anticipatamente.
Buongiorno ! finalmente una buona notizia grazie al M5S !!!!!!
Sono una donna di 48 anni, e vorrei avviare un negozio di abbigliamento, non sono ancora iscritta alla camera di commercio, perché sto valutando, in base al mio piccolo budget, ( accumulato con tanti sacrifici ) quali possano essere i costi, le tasse, i contributi, l’affitto del negozio e varie….
Attualmente ho uno stipendio di 500 euro ( impiegata part – time …sono precaria, per fortuna vivo con i miei genitori, paghiamo l’affitto, non possediamo case, mio padre che ha una pensione da operaio….e ha 74 anni ) sono alla ricerca continua di lavoro…ma si sa…visto i tempi l’ esito è negativo !! Allora ho deciso di mettermi in proprio !! ma……ce la posso fare ?? Potrei richiedere il micro credito ? NON HO NESSUNA PENDENZA, e sono soprattutto sempre stata ONESTA !! Ora intravedo una luce in fondo al tunnel……e siete VOI del movimento, vi seguo e vi ammiro tantissimo !!
Ciao Massimo,
se sarai condannato ti dimetterai?
Scusami, condannato per cosa? Non sono implicato in nessuna procedura legale, ne tantomeno sono in attesa di sentenza.
Buongiorno, sono un architetto che vorrebbe accedere al microcredito 5stelle
non c’è verso di avere notizie sul quando e il come.
i consulenti che indicate non rispondono nella mia provincia
di battista non mi ha mai risposto provo con lei
Ciao, trovi qui tutte le informazioni:
http://www.movimento5stelle.it/parlamento/microcredito/
Proposta di Collaborazione
Buongiorno mi chiamo lorenzo e sono uno studente all’Università di Torino.
Le scrivo perchè faccio parte di due collettivi di studenti con i quali stamo cercando di portare avanti dei progetti “ecologici” per l’ateneo.
Sia progetti che abbiano un riscontro pratico immediato, sia altri per informare e per avviare delle discussioni su temi ambientali e quindi anche di altri tipo.
Vorremmo, ad esempio, organizzare una serie di conferenze o attività per informarci sulla COP di Parigi e per arrivare “preparati” a quel momento.
Ho visto che anche lei è interessato all’argomento e quindi le volevo chiedere sia se ha dei documenti da indicarci per cominciare ad informarci, sia se è possibile organizzare un incontro con gli studenti per approfondire qualche aspetto della COP.
Grazie per l’attenzione,
lorenzo
Grazie per l’attenzione ,
lorenzo
Salve Massimo
Complimenti per il lavoro che stai facendo con il movimento, ti voglio mettere a conoscenza che a Latina un noto imprenditore ha interrato mq.di amianto e altro vicino a un canale adibito a irrigazione, tutte le istituzioni non fanno niente,
Fai qualcosa?
Chiamami ho lavorato nel sito, lo schifo che hanno interrato sembra altra terra dei fuochi!
3460368859
Salvesono un militante grillino ho cercato di contattarla piu volte senza riuscirci, dato che sono un operstivo in una concessionari autostradale, ed sapendo delle ruberie che ci sono vorrei capire quali linea si sta tenendo sul regalo fatto dal ex ministro lupi saluti pienovi
Siamo attivisti del M5S di Caravaggio e abbiamo un problema sul territorio. Una delle tante aziende chimiche esistenti, ha presentato in Comune una richiesta di ampliamento del sito produttivo. Ovviamente noi siamo contrari a questo progetto ma non abbiamo nessun consigliere comunale del M5S perchè le elezioni amministrative saranno nel 2016. Volevo quindi chiederti se è possibile inviare al Comune un documento di critica al progetto, con delle osservazioni motivate, utilizzando il logo del M5S oppure il logo del nostro Meetup. Oppure potremmo utilizzare la dicitura del Comitato Amici di Beppe Grillo che abbiamo creato appositamente per le campagne politiche e amministrative. Spero di averti spiegato chiaramente la questione e attendo un tuo gradito riscontro. Abbiamo tempo fino al 14 luglio per presentare le osservazioni alla richiesta. Ciao e grazie
il mio num cell 345-5075010 sicilia (catania) ho un impresa da pochi mesi srls settore ristorazione
questi sono i miei recapiti .appena sapete potete gentilmente comunicarmi dove accedere per richiedere i fondi del microcredito dello stato .certo di una vostra comprensione visto il momento difficile che stiamo veramente attraversando attendo vostre.cordialissimi saluti Simone Tornello
Gent.mo Massimo
Quando il 26 novembre inserii sulla piattaforma Rousseau la mia proposta di RIpresentare, appena possibile, la “Soppressione del CNEL”, singolarmente, auspicando la sconfitta dell’approvazione del referendum da parte dei cittadini italiani, inviai contemporaneamente questa mia a tutti i portavoce cinque stelle, sia camera che senato.
Allora scrissi a tutti i portavoce ma solo due Vito Crimi e Silvia Chimienti.
Ora analizzando la sesta votazione avvenuta il 1 marzo la sulla piattaforma Rousseau, mi è sorto un terribile dubbio, che vi porto a conoscenza.
Venerdi scorso fui avvisato per e-mail, che questa settimana si sarebbe dovuto votare per 96 nuove proposte di legge inviate dagli attivisti.
Con rammarico notai che la mia proposta non fosse presente nella lista.
Analizzando la cronistoria delle mie precedenti segnalazioni, ho constatato che, di volta in volta si vota per un blocco di leggi a seconda della data MENSILE di immissione.
Con la votazioni del 1 marzo si sono votate le leggi presentate nel mese di ottobre 2016.
Pertanto la mia proposta, del 26 novembre, dovrebbe essere inclusa nella prossima tornata a fine marzo.
Nel scegliere le cinque proposte inviate dagli altri attivisti, mi sono reso conto di un’altra cosa.
Nei 3-4- giorni disponibili, un attivista, pur volendo, non riesce a leggere, per intero, tutte le leggi, pertanto quello che attira l’attenzione del votante, alla fine risulta essere il TITOLO, non là bontà del disegno di legge proposto.
A questo punto mi sorge un grosso dubbio.
Nella stessa situazione si potrebbe trovare anche colui che è incaricato di scegliere le proposte da ammettere alla tornata elettorale, per cui potrebbe succedere che leggendo la mia proposta “Soppressione del CNEL” potrebbe cassarla immediatamente.
Infatti, il REGOLAMENTO PRESCRIVE proprio il RESPINGIMENTO per una proposta di legge già in corso o discussa negli ultimi tempi.
Se uno leggesse interamente il mio disegno di legge visualizzerebbe che, proprio la RIpresentazione di questa legge bocciata dal Referendum, sarebbe proprio il MOTIVO eclatante per costringere la Casta ad approvarla, dato che nella campagna referendaria tutti i partiti si erano dichiarati disponibili ad abrogarla, e così facendo si catturerebbe l’interesse della cittadinanza, costringendola a varie riflessioni utili al movimento.
Quando io scrissi a fine novembre, ed è scritto nella proposta medesima, (allegato) auspicavo appunto il RINNOVO singolo di questa legge. Essa è ESATTAMENTE la copiatura del decreto Boschi punto 28 e un periodo del punto 40 che ne regola la sua attuazione.
Tanto che, suggerivo di inoltrarla alla Camera, invitando Maria Elena Boschi (se consenziente) a cofirmarla, in quanto pura copiatura della sua legge.
Questa ripresentazione avrebbe messo in un cul de sac il PD renziano.
Se la Boschi non firmasse non farebbe una bella figura, se viceversa la firmasse sarebbe Renzi a fare una brutta figura.
Renzi aveva sempre annunciato che NESSUNO per altri venti anni avrebbe ripresentato una riforma costituzionale.
Riproponendo questo disegno di legge costituzionale , SINGOLO, su un solo articolo che, tutti i partiti sia per il fronte del SI che quelli per il NO avevano declamato GIUSTO e VALIDO, dovrebbe essere garantita la maggioranza assoluta dei voti parlamentari (senza referendum.).
Pertanto si dimostrerebbe che
La Costituzione non si modifica a colpi d’ascia, venti , trenta articoli alla volta, ma chirurgicamente, uno max due articoli alla volta, intervenendo CUM GRANO SALIS (mio motto su fb) in quanto bisogna essere certi della validità dell’intervento.
Quindi vi sarei grato se voleste avvertire, ( penso Toninelli) , di avvisare gli incaricati proposti alla scelta di NON cassare la mia proposta considerandola un DOPPIONE. Tra parentesi quando presentai la proposta 26 novembre il Referendum non era ancora avvenuto.
Grazie Mille per tutto quello che state facendo nel parlamento.
Angelo galli Via valparaiso 14 20144 Milano – attivista zona 6
Chiedo gentilmente per l’ennesima volta di essere rimosso dalla mailing list, a cui per altro non mi sono mai iscritto.
Se questa richiesta non avrà successo, non mi resterà che passare alle vie legali, visto il fallimento di tutti gli altri metodi.
Grazie
Buonasera, per cancellarsi basta cliccare sull’apposito tasto, presente all’interno di ogni mail da lei ricevuta.
Spero che comunque continui a seguire i nostri argomenti. Perdoni il disturbo e buona serata.
Gentile Massimo De Rosa, ti invio un link ad articolo di Affari Italiani che chiaramente denigra il M5S. Naturalmente Affai Italiani è proselito al pd altrimenti non si capirebbe questo danno d’immagine pubblicato e visibile a tutti. Ritengo sia giusto reagire, visto che loro percepiscono soldi pubblici per stare in piedi, senza i quali facilmente avrebbero già chiuso.
http://www.affaritaliani.it/politica/elezioni-2018-e-m5s-ecco-i-rischi-paese-con-un-governo-cinque-stelle-515412.html.
Come possono parlare di rischio solo col M5S? Sino ad oggi c’è stato il PD e che ha fatto?
Un saluto:
Gianluigi
Gent. Massimo De Rosa
Sono Paolo degli Espinosa, di Fondazione Sviluppo Sostenibile , relatore sul progetto riallocazione dei S.A.D. (sussidi ambientalmente dannosi 16 Mld anno) al convegno del 25 Maggio a palazzo Isimbardi a Milano.
Avrei necessità di contattarla per parlarle del progetto .
il mio n° di tel è 06 45473730 oppure cell 3383145642.
Se fosse così gentile da chiamarmi le sarei grato.
In attesa
cordiali saluti
occhio ai nuovi aumenti di luce e gas
https://edoardobeltrame.com/2018/06/29/i-funamboli/
Voglio sapere come cazzo si smette di ricevere la vostra newsletter di merda. E’ la trentesima volta che faccio la procedura di unsubscribe e continuano ad arrivare le vostre insulse informazioni.
Cosa devo fare segnalarvi alla Polizia Postale o ce la fate a rispettare la volontà di chi non vuol essere importunato?! Non ho neanche idea di come ci sia finito in questo stalking, ma ne ho abbastanza.
Per cancellarsi dalla newsletter è sufficiente seguire le indicazioni fornite al suo interno, procedura seguita in maniera corretta già da molti altri utenti.
Viste però le sue evidenti difficoltà, abbiamo provveduto a rimuoverla manualmente.
Grazie per la sua segnalazione.
Dott. De Rosa,
Le chiedo la cortesia di spiegarmi una mancata presa di posizione del M5S di cui non mi capacito e che mi ha molto negativamente sorpreso.
Pietro Foroni di Regione Lombardia ha pubblicamente ringraziato Giancarlo Giorgetti della Lega per essersi fattivamente adoperato nei palazzi di governo romani al fine di far respingere pochi giorni fa il ricorso avanzato dal Comune di Bresso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la costruzione della sciagurata vasca di laminazione nel Parco Nord delle pericolosissime acque inquinate del fiume Seveso.
Considerato che il M5S ha preso alle ultime elezioni politiche il doppio dei voti della Lega ed è al governo del Paese come forza politica di maggioranza, Le chiedo cosa invece il M5S ha fatto (o meglio, NON ha fatto) per contrastare e/o controbilanciare l’azione di Giorgetti.
L’evidenza dei fatti suggerisce che non ha fatto nulla, se ne è bellamente lavate le mani come Ponzio Pilato, meglio non inimicarsi centinaia di migliaia di elettori milanesi piuttosto che poche migliaia di elettori bressesi, alla faccia di tutte le prese di posizione contro la cementificazione selvaggia e la difesa della salute pubblica!!!
La ringrazio della risposta che vorrà darmi.
Ho lo stesso problema del signore qui sopra (Sergio Galasso). Neppure io so come la mia mail sia finita nell’elenco della vostra newsletters. Ho provato molte volte a cancellarmi, ma senza successo.
VI CHIEDO DI CANCELLARMI. E anche se immagino non vi interessi, vi spiego il perchè.
Fino a qualche mese fa’, non era per me un problema ricevere la vostra mail, anzi talvolta trovavo anche il tempo di leggervi. Non ho mai votato M5S solo perchè su alcune cose per me fondamentali non mi era chiaro quale fosse il vostro pensiero (in particolare su migranti ,ed europa). Però complessivamente mi eravate abbastanza simpatici.
Da quando però avete stretto una (per me) stomachevole alleanza con ii Salvinos boys, e quel partito, grazie a voi che lo avete portato al governo, è asceso a percentuali che mai si sarebbe sognato (complimentoni: dal 17 al 36 % grazie a voi !!!) ricevere le vostre mail mi mette di cattivo umore. Ora che avete pure votato il decreto sicurezza (che ci rende tutti più insicuri) voglio, per quanto possibile, dimenticarmi della vostra esistenza. Almeno quando apro la mia mail.
Trovare ile vostre mail nella mia posta mi mette di cattivo umore.
Quindi chiedo gentilmente di rispettare i miei spazi privati e di essere tolta dalla vostra mailng list. GRAZIE.
PS: RIPERO E CONFERMO: IL LINK IN CALCE ALLA VOSTRA MAIL CON LA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE NON FUNZIONA. Forse ha ragione il signor Galasso, bisognerebbe segnalarlo alla Polizia Postale, anche per capire come io sia finita nella vostra mailing list.
Buongiorno,
la procedura “unsubscribe” indicata all’interno di ogni mail funziona correttamente, come dimostrato dagli altri contatti che settimanalmente si cancellano, oppure si aggiungono, alla mailing list.
Appurato questo, abbiamo provveduto a cancellarla manualmente.
Con l’augurio che il suo umore possa migliorare, le porgo cordiali saluti.
Massimo
Ti invito a prendere visione del link ed in caso prendere informazioni personali dalla NASA. Non è un fake e bisogna preparare la gente al peggio sin da ora. A cosa serve tutta questa politica se rischieremo di tornare alle candele?
https://www.express.co.uk/news/nature/616938/Solar-flare-prepare-power-grids-mobile-phones
salvatori.giorgio@tiscali.it
buongiorno cerco cittadino firmatario per il seguente progetto di legge
PROPOSTA DI LEGGE QUADRO SULLE RETI ESCURSIONISTICHE
La nostra Nazione vanta un importante patrimonio escursionistico che si estende sull’intero territorio, interessando particolarmente la parte collinare e montana.
Antiche mulattiere e vecchi tratturi un tempo fondamentali per alimentare i microcosmi in cui si muoveva l’economia contadina; questi sentieri sono oggi retaggio di una cultura e di tradizioni che non devono essere smarrite. Ma non solo. Essi possono divenire occasione di rilancio economico per le nostre zone marginali, garantendo così le condizioni per il permanere di un presidio umano indispensabile a preservare il territorio dal dissesto causato dall’abbandono.
Due esigenze, dunque, sono alla base di questa proposta di legge: da un lato quella di preservare, manutenere e valorizzare la rete escursionistica riconoscendole anche dal punto di vista della pianificazione territoriale l’antico valore di infrastruttura viaria che ha avuto parte fondamentale nel plasmare il territorio così come oggi lo conosciamo; dall’altro l’esigenza di mettere a frutto questo patrimonio per proporre – attraverso un concreto sviluppo del turismo- un arricchimento reale dei territori che allo stato attuale tendono invece ad impoverirsi a causa della mancanza di risultati economici tangibili delle attività fino ad oggi messe in campo.
Già nel 2013, con la legge REER n. 14 la Regione Emilia Romagna aveva risposto all’esigenza di regolare la gestione e la manutenzione dei sentieri e di supportarne la divulgazione dettando una serie di “Linee guida per la cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola”.
In particolare la delibera si proponeva di fornire gli elementi di definizione dei percorsi escursionistici “ufficiali” che confluiscono nella Rete Escursionistica Regionale.
Tuttavia l’esigenza di un atto legislativo sovraregionale si avverte per coordinare le varie normative regionali oggi alquanto diversificate ed in taluni casi inesistenti.
Dunque una legge che detti le precise indicazioni per risolvere problematiche non regolamentabili da un atto amministrativo quali ad esempio: il rapporto con la proprietà privata, il riconoscimento della pubblica utilità, l’inserimento dei percorsi escursionistici fra gli elementi di valutazione per la pianificazione territoriale e locale.
Ed ancora una legge che identifichi efficaci strumenti di tutela e valorizzazione dei percorsi, che indichi puntualmente i soggetti deputati alla programmazione, che metta a sistema le attività di manutenzione, che legittimi e supporti l’imprescindibile opera dei volontari all’interno di regole certe ed interventi non estemporanei.
Una legge che inoltre contemperi tutti gli interessi degli attori in campo sia questi fossero i gestori del territorio, sia coloro che nel territorio risiedono, sia tutti coloro che a vario titolo (sportivo, ricreativo ecc.) usufruiranno delle reti sentieristiche.
Questa legge quadro si propone inoltre di uniformare le varie legislazioni regionali, con il preciso intento di dare regole certe su tutto il territorio nazionale a pedoni, ciclisti, motociclisti, fuoristradisti, quaddisti ecc. per la pacifica convivenza degli stessi in sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale che sono e devono rimanere patrimonio comune.
PROPOSTA DI LEGGE QUADRO NAZIONALE
RETE ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Lo Stato promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico nazionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione delle Reti Escursionistiche Regionali , di seguito denominate RER, quali infrastrutture viarie necessarie alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio nazionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.
2. Lo Stato favorisce l’integrazione delle RER con i sentieri escursionistici locali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica Italiana e gli itinerari escursionistici europei.
Art. 2
Definizione di escursionismo
1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all’esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.
Art. 3
Reti Escursionistiche Regionali
1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all’articolo 7 compongono le RER. In particolare possono fare parte delle RER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
2. I percorsi che fanno parte delle RER devono essere segnalati e manutenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alle RER.
3. I percorsi delle RER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalle Regioni.
4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all’articolo 14.
Art. 4
Fruizione delle RER
1. La fruizione delle RER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l’adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
2. La fruizione delle RER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l’Unione di comuni o con l’Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competenti.
3. Su ciascun percorso delle RER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nei Piani territoriali paesistici regionali, l’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l’Unione competente, sentita la consulta di cui all’articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L’interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall’ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l’Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell’ambiente circostante a spese del richiedente.
5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità in accordo con l’ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.
6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.
7. L’attività venatoria lungo i percorsi delle RER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.
Art. 5
Pianificazione territoriale
1. Le RER sono riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono inserite nel Sistema informativo territoriale delle singole Regioni.
2. L’eventuale mutamento della destinazione d’uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nelle RER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all’interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all’articolo 10.
Art. 6
Dichiarazione di pubblico interesse
1. I percorsi escursionistici inclusi nelle RER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell’attività escursionistica.
2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all’articolo 7, comma 3, preventivamente all’inserimento nelle RER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, le Regioni propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d’uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire nelle RER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui le Regioni devono rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell’inserimento del percorso nelle RER.
4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all’articolo 12 per la generalità delle RER.
5. In assenza dell’accordo di cui al comma 2 le Regioni promuovono e conducono l’eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.
Art. 7
Catasto della RER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica
1. È istituito presso ogni singola Regione il Catasto della RER , articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la RER.
2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l’altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.
3. In prima applicazione il Catasto della RER recepisce integralmente la base dati delle reti escursionistiche regionali fatto salvo se del caso l’adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.
4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla RER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni.
Art. 8
Funzioni e competenze
1. Le Regioni ed i comuni, anche in forma associata, gestiscono la RER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell’associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.
2. Le Regioni, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della RER di cui all’articolo 9:
a) organizzano, aggiornano e gestiscono il Catasto della RER. A tal fine con atto amministrativo le Giunte regionali recepiscono la base dati “Sentieri” secondo quanto disposto all’articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;
b) aggiornano annualmente con delibera il Catasto di cui all’articolo 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della RER, adeguatamente motivate;
c) coordinano l’attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della RER;
d) stipulano accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all’occorrenza, programmi di gestione della RER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;
e) promuovono l’attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e validano i dati forniti da altre fonti;
f) forniscono consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della RER in collaborazione con il CAI;
g) promuovono la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
h) approvano, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all’articolo 11;
i) approvano il regolamento di cui all’articolo 14;
j) indicono la Conferenza regionale della RER di cui all’articolo 10, comma 3;
k) curano il sito regionale di cui all’articolo 7, comma 4.
3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all’Unione o tramite convenzione, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all’articolo 10:
a) sovraintendono la porzione di RER afferente al territorio e l’ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell’anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;
c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all’articolo 14;
d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all’aggiornamento del Catasto ed inviano alle Regioni, al fine dell’inserimento nella RER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;
e) inviano alle Regioni proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all’articolo 11;
f) possono stipulare convenzioni per l’affidamento dell’attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all’articolo 12.
3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 le Regioni possono concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. Le Giunte regionali individuano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della RER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.
Art. 9
Coordinamento tecnico centrale della RER
1. È istituito presso le singole Regioni, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della RER.
2. Il Coordinamento, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della RER, per l’aggiornamento della base dati del Catasto della RER e per la realizzazione e l’utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce ogni altro esistente Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici che ne assolve le funzioni fino all’insediamento.
4. Il Coordinamento è composto da:
a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli delle singole Regioni con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli delle singole Regioni;
c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali delle singole Regioni;
d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche delle singole Regioni;
e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali delle singole Regioni;
f) un rappresentante proposto dall’Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani delle singole Regioni;
g) un rappresentante proposto dal CAI, per ogni gruppo regionale;
h) un rappresentante proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani delle singole Regioni;
i) un rappresentante proposto dall’Unione Province Italiane delle singole Regioni.
5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.
6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province delle singole Regioni e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all’associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all’associazionismo impegnato nell’ambito delle tematiche ambientali e all’associazionismo operante nel settore degli sport all’aria aperta.
Art. 10
Consulta territoriale della RER e Conferenza regionale della RER
1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della RER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all’articolo 8, comma 3.
2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al comune o all’Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all’articolo 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all’esame della Consulta stessa.
3. L’Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della RER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all’escursionismo regionale e in particolare alla RER.
4. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all’articolo 9 e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.
Art. 11
Programma triennale degli interventi straordinari sulla RER
1. L’Assemblea legislativa regionale approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla RER ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all’Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all’articolo 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all’articolo 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.
2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:
a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della RER e promuoverne la conoscenza e l’immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell’ambiente naturale;
b) coinvolgere le comunità locali in un’offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla RER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della RER;
d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all’aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
e) favorire l’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
f) favorire l’intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
g) favorire l’introduzione di buone pratiche relative all’impiego dell’energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella RER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della RER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
j) migliorare i servizi di fruizione della RER, anche attraverso l’aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l’utilizzo della RER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.
3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).
Art. 12
Divieti
1. Ferma restando l’osservanza delle vigenti normative statali e regionali in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all’articolo 4, comma 3, sulla RER è fra l’altro vietato:
a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella RER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l’uso escursionistico;
b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all’articolo 14. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l’arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;
f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;
g) l’accesso, il transito e l’attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 4.
Art. 13
Sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche e che ne introitano i relativi proventi. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:
a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;
b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della RER;
c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della RER.
3. Chiunque acceda o transiti sulla RER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all’articolo 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l’arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della RER.
5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.
6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l’interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.
Art. 14
Regolamento attuativo
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della RER di cui all’articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce tra l’altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RER, prevedendo anche un termine per l’adeguamento della segnaletica esistente;
b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell’itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;
c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della RER di cui all’articolo 3;
d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella RER;
e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all’articolo 7;
g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della RER;
i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l’attività di validazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e).
Chiedo gentilmente per l’ennesima volta di essere rimosso dalla mailing list, a cui per altro non mi sono mai iscritto.
Ho già segnalato alla polizia postale i ripetuti tentativi non andati a buon fine.
Grazie
Buongiorno, per non ricevere più la newsletter è sufficiente cliccare sul bottone indicato all’interno della stessa. Saluti
Buongiorno Massimo,
Mi chiamo Daniele e risiedo a Almenno San Salvatore pro. di Bergamo un comune con giunta della Lega.
Dopo aver segnalato la pericolosità della concessione di un portone su una strada senza marciapiede e una larghezza di appena tre metri e dopo essermi rivolto inutilmente ai CC e al prefetto di Bergamo, sto subendo da parte del comune una loro attenzione negativa di puro stile mafioso. Ho scritto anche al giornale L’eco di Bergamo i quali non mi hanno nemmeno risposto. Sei la mia ultima speranza dimmi cosa e/o a chi rivolgermi per far rispettare i miei diritti di cittadino.
Cordiali saluti
Daniele Malpici
Ciao. Ricevo le tue emails e quest’ultima mi ha intrigato. Vaccini entro giugno a tutti i lombardi? E chi non lo vuole fare perché NON gli da fiducia. Ad esempio di un vaccino che arriva al 29% o 50% NON mi fido! L’antipolio, l’anti-morbillo ed altri vaccini arrivano al 100% dunque perché questi che girano e sono incensati come validi, ma in seguito smentiti, dovrebbero fare al caso covid19? Questi potrebbero determinare, con tutte le loro varianti, il covid21 così da non poterne uscire più e fare un enorme favore ai produttori. L’ho scritto anche a Roma, ma sembra non vogliano considerare i rischi, così questo mi indica che è una questione di business e non di interessamento alla salute pubblica! Pi una cosa riprovevole è che non tengano conto delle cause fatte contro certe multinazionali del farmaco, costrette anche a pagare miliardi di risarcimenti. Chiudono gli occhietti davanti ai soldoni?
Fai una ricerca e vedrai cosa salterà fuori…
Un saluto da Lodi:
Gianluigi