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REGIONE LOMBARDIA, SITUAZIONE RIFIUTI E DEROGHE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

REGIONE LOMBARDIA, SITUAZIONE RIFIUTI E DEROGHE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Durante i mesi di questa emergenza, dovuta alla pandemia del virus Sars-CoV2 sono sorti diversi interrogativi in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare alla mole di dispositivi di protezione personale usa e getta e al modo in cui tali dispositivi, destinati nel giro di poche ore a trasformarsi in rifiuti saranno gestiti.

Diverse volte abbiamo sentito invocare la realizzazione di nuovi impianti di gestione e incenerimento rifiuti, proprio per far fronte alla necessità di smaltire questo particolare tipo di rifiuti.

Si tratta di una scelta non solo sbagliata, ma priva di qualsiasi fondamento.

A smentire questo tipo di esigenza, impietosi, i numeri. Quello che potete trovare di seguito è una fotografia dell’attuale situazione in Regione Lombardia. Come potete leggere voi stessi non solo non vi è necessità di realizzare alcun tipo di nuovo impianto, ma nemmeno di aumentarne la capacità.

Nell’applicativo ORSO sono presenti n. 2.744 impianti abilitati dall’Autorità Competente alla compilazione e autorizzati alla gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia di AIA, artt. 208 e 216del d.lgs. 152/06.

Di questi n. 289 sono autorizzati AIA come gestione rifiuti (categoria 5. dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06) e n. 25sono autorizzati AIA per altre attività ed hanno la gestione dei rifiuti come attività secondaria.

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 520 del 1/4/2020 (di cui è cessata l’efficacia il 31 agosto 2020), prevede la possibilità per i gestori di impianti di gestione rifiuti di avvalersi di deroghe in merito a:

punto 12: possibilità di ritirare per gli inceneritori di rifiuti urbani ROT senza caricamento separato, ma con scarico in fossa.

punto 15.a: limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno (valgono solo quelli annuali)

punto 15.b: aumento fino al 10% della potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020

punto 16: aumento nel limite massimo del 20% della capacità di stoccaggio;

Le deroghe richieste a Regione da Aziende dotate di AIA sono 29 su 289 aziende.

Le deroghe richieste a Regione da Aziende dotate di altra tipologia di autorizzazione(ex art. 208; ex art. 216 d.lgs. 152/06) sono 20.

ANALISI SUL PERIODO DI RICOGNIZIONE 30 MARZO – 29 MAGGIO

Nei mesi di aprile e maggio i quantitativi complessivi gestiti dai TU sono pressoché stabili, con variazioni inferiori al 10%. Analogo trend per gli urbani, mentre per le altre frazioni le oscillazioni sono più marcate. Rispetto all’ultimo dato di marzo, sono diminuiti i quantitativi per tutte le tipologie considerate, ad eccezione dei sanitari (+ 60 t).

Dal 4 maggio si registra una ripresa dei flussi degli urbani, presumibilmente legata alla riapertura di parte delle attività produttive dopo il lockdown, ripresa che si è consolidata con le successive riaperture.

Dopo le segnalazioni iniziali che allertavano in merito a rischi di non tenuta complessiva del sistema, anche grazie alle deroghe previste dall’ordinanza 520 dell’1 aprile non sono pervenute comunicazioni circa la presenza di criticità.

Nonostante alle persone positive al covid-19 domiciliate presso la propria abitazione sia stata data indicazione di conferire tutti i rifiuti prodotti nell’indifferenziato, gli impianti non segnalano difficoltà nella gestione dei flussi.

Dai dati ricevuti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e da ARPA Lombardia, sopra sinteticamente riportati, si evince che la Lombardia non sia in una situazione emergenziale rispetto alla gestione dei rifiuti. Da notare, infatti, che le Ordinanze regionali  n. 520 del 1/4/2020 e n. 554 del 29/5/2020 hanno cessato l’efficacia il 31 agosto 2020.

In ultimo si rammenta che l’Art. 17 (Modifica e rinnovo dell’impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.) delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014) prevede:

(…) la modifica e il rinnovo di tutta l’impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento del RUR potrà essere autorizzata ammettendo solo: a) rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l’adeguamento alle BAT; b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell’impatto ambientale; c) aumenti di potenzialità che non riguardino il R.U.R.. 2. La limitazione di cui al comma 1 si applica alle istanze pervenute successivamente all’entrata in vigore della l.r. n. 9/2013. Art. 18 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R. 1. E’ possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del R.U.R. nei seguenti casi: a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell’autosufficienza regionale; 12 b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione all’avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell’autosufficienza regionale.

Il Consiglio regionale con d.c.r. 980 del 21 gennaio 2020 ha approvato l’Atto di Indirizzi in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche “Piano verso l’economia circolare”. L’iter del nuovo piano non è concluso, resta quindi in vigore il programma rifiuti  di alla  d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014 ce, come sopra riportato, non prevede possibilità di autorizzare nuovi impianti con aumento della capacità.

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